CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 56

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

In vigore dal 20 dic 1960
Le organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificamente demandato alle organizzazioni locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-56

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