CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 7
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
In vigore dal 14 dic 1960
È considerato "apprendista," il lavoratore che, assunto da una azienda in età compresa fra i 14 ed i 20 anni, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una, graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo di apprendistato è quella fissata, per singolo settore, dall' del presente contratto.
b) La durata massima di cui e detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati di scuole tecniche e industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attività che l'apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attività dell'apprendista.
c) L'assunzione al lavoro dell'apprendista può essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di sei giornate lavorative, con la reciproca facoltà di rescindere, entro tale termine, senza preavviso nè indennità, il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova può essere prorogato a 15 giornate lavorative, con atto scritto.
d) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purchè esista analogia di mansioni e non siano trascorsi più di 16 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
e) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
f) Quando, trascorsi almeno 45 giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dall'azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
g) L'apprendista, fermo restaudo quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, nè impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
h) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni - superato il periodo stesso, egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
i) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di età e trascorsa la metà del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneità, sarà considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
L'apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attività che esso svolge dovrà essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. In relazione alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in ore 3 settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
l) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono Stabilite dagli accordi integrativi nazionali.
Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Si conviene che l'entità di ogni scatto si otterrà, dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato se uomo e, per le donne, dell'operaia di seconda categoria, ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono il periodo di apprendistato.
m) Per quanto non espressamente previsto dal prefiente articolo, valgono le norme dei presente contratto ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-7