Art. 3

In vigore dal 8 nov 1960
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 170. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-26;1257#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo