Art. 1

In vigore dal 20 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Visto l'art. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che per il personale di determinate attività consente il riposo settimanale mediante turni in giorno diverso dalla domenica; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Le tabelle I e III, annesse al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernenti la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, sono modificate nel modo seguente: TABELLA I ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA III ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 35. - VILLA
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