Art. 1
In vigore dal 20 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che per il personale di determinate attività consente il riposo settimanale mediante turni in giorno diverso dalla domenica;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Le tabelle I e III, annesse al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernenti la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, sono modificate nel modo seguente:
TABELLA I
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA III
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-26;1035#art-1