Art. 1

In vigore dal 26 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce, per la durata di dieci anni, a partire dal 1 luglio 1939, l'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e che fissa in L. 40.000 il contributo annuo dello Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1315, che eleva il predetto contributo a L. 320.000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1949, n. 633 che proroga di un anno la durata del predetto Osservatorio a partire dal 1 luglio 1949; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1950, n. 802 con il quale la durata del citato Ente è prorogata, a decorrere dal 1 luglio 1950, di dieci anni; Ritenuta l'opportunità di ulteriormente prorogare, per altri dieci anni, a partire dal 1 luglio 1960, la durata del predetto Osservatorio Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: La durata dell'Osservatorio pesca marittima di Venezia è prorogata per il periodo di dieci anni a partire dal 1 luglio 1960. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste corrisponderà al predetto Ente, per la durata della proroga, il contributo annuo di L. 320.000. La spesa relativa graverà sulla parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1960 GRONCHI RUMOR - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 4. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1638#art-1

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