CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 16

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-16

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