CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora
Art. 1
ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 21 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 OTTOBRE 1948 PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E PER SIGNORA
Addì 12 ottobre 1948 in Milano,
tra
il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICIAI MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dai signori: Sbarbaro Zulli, dott.
ing. Guido Lorini, cav. Celeste Carrara, Carlo Vigorelli, avv. Piero Rossi e Luigi Terenghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. Emilio Zacchi;
il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI Torino, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Gianet, assistito dai signori: Monga, Mattà, Ramella, Robiolio, Sanlorenzo, dott. Carlo Pistoja;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTo (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabili sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni; con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI, dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini;
partecipando alle trattative la (F.U.I.L.L.A.) FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI,LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai sigg. Ascari Silvio (Segretario Responsabile), Giuseppe Fossati (Segretario) e Franco Manzella (di Milano);
è stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza, dei sindacati stipulanti.
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ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO
Vale per l'assunzione la norma di cui all' dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne".
L'assunzione verrà comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovrà specificare:
a) la data dell'assunzione;
b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa;
c) la località in cui il lavoro viene prestato.
Il nuovo assunto è tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente
2) libretto di lavoro;
3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso.
Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarità dei documenti di cui ai punti 3 e 4 è tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilità del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarità;
5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro;
6) certificato penale rilasciato da non più di tre mesi ove la azienda lo richieda;
7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
Dei documenti che trattiene l'azienda rilascerà ricevuta all'interessato.
Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare all'azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti mutamenti successivi.
La Direzione, nell'assumerlo, lo metterà in grado di conoscere la esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni.
I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provvedui di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta è tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovrà avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-1