CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 26

TRATTAMENTO DI MALATTIA

In vigore dal 14 dic 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sarà riservato il seguente trattamento: Parte di provvedimento in formato grafico Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopraindicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-26-2

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