Art. 1

In vigore dal 14 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76; Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1 marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756 e 16 ottobre 1959, n. 1041; Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 28 giugno 1960; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 3, 12 (quarto comma), 14 (lettera g) e 15 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, sono così modificati: Art. 3. - "La Società ha la sua sede in Roma". Art. 12, quarto comma. - "Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato composto del presidente, del vice presidente e di consiglieri per un numero da tre a cinque. Al Comitato verranno delegate le facoltà che il Consiglio delibererà di attribuirgli". Art. 14, lettera g. - "Provvede all'istituzione di agenzie nei territorio nazionale". Art. 15. - "Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1960 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 96. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1391#art-1

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