Art. 1
In vigore dal 13 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo 2 aprile 1955 sul conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora stipulato tra, la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, dell'atto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 2 aprile 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali esercenti le confezioni su misura per uomo e signora.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 42. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1390#art-1