Art. 2
In vigore dal 8 nov 1960
Il prezzo di tariffa di cui al precedente articolo è ripartito nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per le spese di distribuzione, al rivenditore ed allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabella allegato C).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-17;1256#art-2