Art. 2
In vigore dal 1 nov 1960
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 157. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-17;1220#art-2