Art. 4
In vigore dal 7 ott 1961
Alla spesa derivante dalla attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1960
GRONCHI
BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addì 20 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1932#art-4