CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri
Art. 2
ALLIEVI SPECIALI
In vigore dal 2 dic 1960
Gli allievi speciali devono avere 18 anni di età compiuti e la licenza di avviamento o scuola media inferiore. Devono compiere almeno tre mesi di tirocinio al taglio, un anno alle macchine, sotto la sorveglianza di un istruttore e un periodo di prova (della durata pur di tre mesi, dopo il quale saranno assegnati alla categoria, operai qualificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-2-18