CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti

Art. 1

APPRENDISTATO

In vigore dal 2 dic 1960
L'apprendista deve avere i requisiti di cui all' Parte Seconda del presente Contratto. Esso deve frequentare la scuola professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno, ove esista. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o della scuola di disegno. L'apprendistato avrà la durata di anni 5. Nei primi 2 anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami dei procedimento produttivo perché sia possibile la selezione secondo le attitudini dell'apprendista stesso e perché egli possa prendere cognizione di tutto il processo produttivo. Trascorsi i primi 2 anni, l'apprendista verrà considerato allievo e verrà assegnato a quel ramo per il quale avrà dimostrato migliori attitudini. Terminato il periodo di tirocinio l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria. In ogni stabilimento è ammesso un apprendista per ogni 6 operai o frazioni di operai non inferiore a 3.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-12

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