CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 38

DIMISSIONI

In vigore dal 25 nov 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità, di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50 per cento per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75 per cento per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti; 3) il 100 per cento per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter aver diritto alle competenze di cui al punto 1) l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-38

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