Art. 1
In vigore dal 12 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1510, emesso nell'adunanza del 26 luglio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, escluso la zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, la quale, a norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunta, a tutti gli effetti della precitata legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1960
GRONCHI
ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 133. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1184#art-1