Art. 1

In vigore dal 24 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, col quale l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) è stata eretta in ente morale; Visto lo statuto dell'anzidetta Opera approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830; Vista la domanda presentata dal presidente della O.N.A.I.R. al fine di ottenere l'approvazione governativa delle modifiche al suindicato statuto deliberate dal Consiglio centrale dell'Ente nella seduta del 19 febbraio 1960; Visto l'art. 16 del Codice civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: . La denominazione dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) è modificata in quella di Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-04;1625#art-1

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