Art. 1
In vigore dal 8 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1958, n. 797;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;
Decreta:
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, è sostituito dal seguente:
Art. 2. - Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e, sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c» il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - SCELBA - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-02;1349#art-1