Art. 1

In vigore dal 8 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1958, n. 797; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio; Decreta: L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, è sostituito dal seguente: Art. 2. - Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e, sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale. Fanno parte di ciascuna Commissione: a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio; b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; c» il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste; d) il capo dell'Ufficio del genio civile; e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio; f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura; g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva; h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci. I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - RUMOR - SCELBA - SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 76. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-02;1349#art-1

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