Art. 1
In vigore dal 6 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania:
a) Protocollo addizionale al Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, del 18 ottobre 1950, concluso a Roma e a Bonn il 29 settembre-24 dicembre 1958;
b) scambio di Note per la proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955 e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre 1959;
c) scambio di note per una ulteriore proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955, e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 25 gennaio 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 70. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1929#art-1