Art. 1

In vigore dal 6 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania: a) Protocollo addizionale al Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, del 18 ottobre 1950, concluso a Roma e a Bonn il 29 settembre-24 dicembre 1958; b) scambio di Note per la proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955 e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre 1959; c) scambio di note per una ulteriore proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955, e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 25 gennaio 1960. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 70. - DI PRETORO
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