CCNL 12 marzo 1959 parte II›Parte SECONDA
Art. 33
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 15 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell' della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale ed ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord. 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, una indennità, da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30;
b) per ciascuno degli anni successivi fino al 10° compreso i 20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al 100 i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica-operaia la liquidazione della indennità di licenziamento afferente all'anzianità di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell' della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, è fatta aggiungendola al computo dell'indennità di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che L'anzianità di servizio di tale qualifica sia superiore ai 18 anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennità di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La trasformazione dell'indennità di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatta moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30 diviso 25.
La liquidazione dell'indennità determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa) deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo che siano di ammontare determinato, nonché la indennità di contingenza.
Norme transitorie per l'applicazione dell'.
Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale è ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud è riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianità per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), è stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennità di licenziamento di cui all' della collegata regolamentazione operaia, ovvero la maggiore misura già, dovuta in base ad eventuali contratti provinciali per i capi operaia (es.: contratto di lavoro in data 6 giugno 1936 per i capi operai addetti alla industria conciaria della Provincia di Torino), sono aumentate di un giorno per ogni anno di servizio prestato nella mansione che gli ha dato diritto al passaggio nelle ex categorie speciali.
Al lavoratore di cui al comma precedente, nei cui confronti all'atto della attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione dell'indennità di licenziamento a suo tempo effettuata, è tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari ad un giorno per ogni anno di servizio.
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