CCNL 10 febbraio 1959 Parte I›Parte I
Art. 9
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 8 dic 1960
Ai lavoratori di nuova assunzione le aziende forno della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dell'abito stesso a tutti lavoratori.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, e che ne ricliedano uno, speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo, uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sui lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es. solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura ai caldo, cernita cascami ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori semprechè tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia, soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene ad es. per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e scarico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari ed esposti alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-9