CCNL 10 febbraio 1959 Parte I›Parte I
Art. 35
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 8 dic 1960
Il trattamento per gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26-8-1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-35