CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 8 dic 1960
Normalmente l'eventuale periodo di prova non può superare sei giornate lavorative con reciproca, facoltà di rescindere, entro il detto termine il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità. Il periodo di prova può essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve essere da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza dei periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute conteggiate, sulla base della paga fissata al l'atto dell'assunzione; comunque la paga, non può essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria onera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova computato a tutti gli effetti contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-3

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