CCNL 7 novembre 1958 Parte II›Parte II
Art. 1
CRITERI DI APPARTENENZA
In vigore dal 7 dic 1960
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima, operaia oppure coloro che giudicano e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnicopratica, semprechè non partecipino con ininterotta continuità al lavoro annuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-1-2