Art. 3
In vigore dal 4 dic 1960
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1330#art-3