CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 6
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione è riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-6-2