CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte III›Parte III
Art. 14
TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO
In vigore dal 3 dic 1960
Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati, è riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
È ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell', in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono stati assegnati.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parità di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio minimo previsto per la pari categoria di uomini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-14-3