CCNL industria della birra e malto Parte IIParte SECONDA

Art. 5

RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA

In vigore dal 29 nov 1960
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione. In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione degli operai: affissione contratti; documenti; visita medica;donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta prestiti permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; casi di morte regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimento disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili da lavoro; istruzione professionale visite d'inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizione del contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-5-2

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