CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 49

VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

In vigore dal 29 nov 1960
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dallo stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate da personale di ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo