CCNL industria della birra e malto Parte I›Parte PRIMA
Art. 39
CASO DI MORTE
In vigore dal 29 nov 1960
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovrà corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice Civile (articolo 2122), quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-39