Art. 1
In vigore dal 24 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo 15 gennaio 1957, e relative tabelle, per la scala mobile delle retribuzioni, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale della Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti l'art. 5 dell'accordo 21 marzo 1951 per il meccanismo di variazione della contingenza secondo l'indice nazionale del costo della vita e la tabella relativa all'importo della indennità di contingenza atto alla entrata in vigore dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni, allegati al predetto accordo;
Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 29 del 28 gennaio 1960, n. 27 del 19 febbraio 1960 e n. 75 del 16 aprile 1960, degli atti sopra indicati; depositati presso il Ministro del lavoro della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 5 e della tabella indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 110. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1273#art-1