CCNL del 20 novembre 1956

Art. 1

SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

In vigore dal 24 nov 1960
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 20 NOVEMBRE 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ESTRAZIONE, LA COMPRESSIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEL METANO Addì 20 novembre 1956 in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA - GRUPPO NAZIONALE PRODUTTORI E TRASPORTATORI DI IDROCARBURI, rappresentata dal Capo del Gruppo Avv. Bruno Saccomanì, assistito dal Segretario Generale Dott. Federico Squarzina, dal Rag. Raoul Romoli e dall'Avv. Vito Ficarelli, con l'intervento di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Ing. lino Minucci, Dott. Rinaldo Pavanelli e Bag. Guido Guggi, assistiti dall'Avv. Luigi Cattozzo, Direttore dell'Associazione Industriali della provincia di Rovigo; e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO (S.I.L.P.), rappresentato dal Segretario Generale Responsabile Dott G.B. Trespidi, dai Segratari Generali Rag. Claudio Pontacolone, Sig. Ugo Ughi, Geom. Emilio Di Falco e dal Sig. Renato Falciani, membro del Comitato Esecutivo; il SINDACATO PETROLIERI a MITANIERI (S.P.E.M.), rappresentato dal Segretario Nazionale Sig. Guglielmino Beghi e dai Segretari Aggiunti Sigg. Adalberto Bazzoni e Adelio Bernardi; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI (U.I.L.P.E.M.); rappresentata dal Segretario Sig. Sergio Serena e dal Dott. Tullio Repetto. Addì, 20 novembre 1956 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA - GRUPPO NAZIONALE PRODUTTORI E TRASPORPTATORI DI IDROCARBURI, rappresentata dal Capo del Gruppo Avv. Bruno Saccomani, assistito dal Segretario Generale Dott. Federico Squarfina, dal Bag. Raoul Romoli e dall'Avv. Vito Ficarellil con l'intervento di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Ing. Gino Minucci, Dott. Rinaldo Pavanelli e Raq. Guido Guaggi, assistiti dall'Avv. Luigi Cattozzo, Direttore dell'Associazione Industriali della provincia di Rovigo; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI (S.N.A.L.P.E.M.), aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Segretario Nazionale Sig. Verledo Guidi e dai Sigg. Umberto Ghiasso, Archimede Orlando e Ercole Monti, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Sig. Enrico Bruni; è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano. PARTE PRIMA REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI APPARTENENTI ALLE QUALIFICHE: OPERAIA, INTERMEDIA, IMPIEGATIZIA . SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro disciplina i rapporti che intercorrono tra le aziende esercenti la estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti e regola esclusivamente il lavoro ad economia. Dichiarazione a verbale. Si precisa che la dizione "distribuzione del metano" che ricorre nell' e nella intestazione del contratto deve intendersi riferita ad aziende che svolgono oltre la distribuzione almeno una delle altre attività enunciate (estrazione - compressione - trasporto a mezzo metanodotti). "Il S.I.L.P., lo S.P.E.M. e la U.I.L.P.E.M. dichiarano che non intendono impegnare al presente contratto I lavoratori della Società Petrolifera italiana (S.P.L), in quanto i rapporti degli stessi devono essere regolati, per il carattere dell'attività industriale della S.P.I. e per i precedenti contrattuali, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 marzo 1956 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione e alla distribuzione di prodotti petroliferi. "L'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Industriali degli Idrocarburi - dichiara che, annoverando fra i propri soci la Società Petrolifera italiana, la quale esercita, permessi di ricerca e concessioni per idrocarburi, ha inteso trattare con chi ha trattato e definito il presente contratto, anche per la predetta Società, non avendo ravvisato i motivi per la esclusione della Società stessa dall'osservanza di un contratto che, interessa tutte le imprese ad essa aderenti che esercitino l'industria estrattiva degli idrocarburi".
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