CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III
Art. 25
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 23 nov 1960
Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, è computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-25-3