CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I

Art. 24

PREMIO DI ANZIANITÀ

In vigore dal 23 nov 1960
Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimerà presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo od il ventiduesimo anno di anzianità continuativa, sarà corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimerà presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo od il ventiduesimo anno di anzianità continuativa, sarà corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono o del quattordicesimo o del ventunesimo anno di anzianità, l'importo del premio di anzianità che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventiduesimo anno sarà versato dall'azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio è causata dal decesso del lavoratore, oppure ha luogo quando questi ha già acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sarà versato al lavoratore stesso o ai suoi aventi diritto. Norma transitoria all'. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia già ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il quindicesimo anno di anzianità ma, non il ventesimo, verrà corrisposto sotto la stessa dara il secondo premio di anzianità in ore 125 di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia già ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventesimo anno di anzianità ed abbia già fruito del premio di anzianità di 250 ore, verrà corrisposta una tantum al ventiduesimo anno di anzianità una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia già ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventiduesimo anno di anzianità ed abbia già fruito del premio di anzianità di 250 ore, verrà corrisposta una tantum sotto la stessa data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo