Art. 1
In vigore dal 20 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 Luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 5 marzo 1960;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con Proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1 luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, 23 maggio 1956, n. 602 e 24 maggio 1957, n. 477;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato anzidetto;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 6.000.000.000 (seimiliardi) e sono assegnati: per L. 2.000.000.000 (duemiliardi) alla Sezione ordinaria, per lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 3.500.000.000 (tremiliardi e cinquecentomilioni) alla Sezione autonoma".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1037#art-1