Art. 2
In vigore dal 20 nov 1960
I quindici posti di ruolo di assistente di cui al precedente articolo, sono imputati sui contingenti da ripartire in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, negli anni accademici successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 agosto 1960
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 172. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-09;1240#art-2