Art. 1

In vigore dal 24 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939 n. 913; Vista la domanda in data 11 maggio 1959, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 16 dicembre 1958, n. 2806, approvata dal Ministero dell'interno in data 7 aprile 1959, ha chiesto l'approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 63 di esecuzione della zona compresa fra il viale dei Parioli, viale Romania, villa Savoia e via del Forte Antenne, approvato con regio decreto 21 luglio 1938 e decreto presidenziale 13 marzo 1948, nonché l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona stralciata dal piano stesso; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito dalla pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni; Ritenuto che il progetto presentato prevede: a) lo spostamento del mercato dall'isolato di proprietà demaniale, compreso tra le vie Gualtiero Castellini, via di Villa San Filippo, via Nicola. Oxilia e nuova via di piano regolatore; b) la destinazione del predetto isolato ad edifici pubblici; c) la destinazione della zona a suo tempo stralciato dal piano particolareggiato n. 63 parte a mercato, parte a villini comuni e parte a parco pubblico; Considerato che la proposta variante migliora il piano regolatore di massima, in quanto tende ad uniformare alle nuove esigenze di quartiere la destinazione di taluni isolati ricadenti nella zona del piano particolareggiato n. 63; Considerato, in particolare, che la destinazione ad edifici pubblici dell'isolato compreso tra via 0. Castellini, via di Villa San Filippo, via Nino Oxilia e nuove vie di piano regolatore è opportuna in quanto risponde alle esigenze ed alle necessità del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Che, si ritiene tuttavia necessario prescrivere che nella sistemazione edilizia dell'isolato di cui trattasi ci si uniformi il più possibile alle prevalenti caratteristiche ambientali della zona, onde ottenere un armonico inserimento della nuova edificazione nella edilizia del quartiere; Considerato che si ravvisa, altresì, ammissibile la previsione di un mercato nuovo nella zona, a suo tempo stralciata, ubicata in prossimità del piazzale delle Muse, su parte dell'area di proprietà comunale, attualmente occupata dagli impianti dell'Associazione Tiro a Volo "Lazio", i quali dovranno, pertanto, essere trasferiti altrove; Che, del pari accettabile appare la destinazione a villini comuni e a parco pubblico, della restante parte della zona a suo tempo stralciata; Visto il decreto interministeriale n. 16171 del 25 febbraio 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario provvisto dall'art. 30 della legge urbanistica, 17 agosto 1942, n. 1150; Considerato che, per l'attuazione dalla variante e del piano particolareggiato di che trattasi, appare congruo fissare il termine di 5 anni decorrenti dalla data del presente decreto; Visto il parere n. 704 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nella adunanza del 18 maggio 1959; Vista la legge 23 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici: Decreta: Con la prescrizione di cui in narrativa, sono approvati la variante quater al piano particolareggiato n. 63 di esecuzione della, zona compresa tra il viale dei Parioli, viale Romania, villa Savoia e via del Forte Antenne, approvata con regio decreto 31 luglio 1938 e decreto presidenziale 13 marzo 1948 e il piano particolareggiato di esecuzione della zona stralciata dal piano stesso; Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in elenco delle proprietà interessate e in una relazione. Per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative alla, variante e al piano particolareggiato sopra specificato è fissato il termine di anni 5 decorrenti dalla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1981 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 14. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-04;1799#art-1

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