Art. 1
In vigore dal 6 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, sulla riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;
Viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Ente adottate il 16 gennaio e 29 ottobre 1959;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512:
I numeri 1) e 2) dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:
"1) due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'industria, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'agricoltura, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro del commercio, un rappresentante dei dirigenti di azienda, scelti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra i propri componenti già designati per ciascun settore dalle rispettive organizzazioni sindacali;
2) due rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro dell'industria, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'agricoltura, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale".
La lettera c) dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:
"c) da un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 5".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1960
GRONCHI
SULLO - TAVIANI - COLOMBO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 109. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1146#art-1