CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 30 ott 1960
L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potrà prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre, in ogni caso, dodici giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè di indennità.
L'operaio che non venga confermato o che non creda, di accettare le condizioni offertegli lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto.
L'operaio che, trascorso il periodo di prova, viene confermato o comunque non venga disdetto, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dai giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-4