CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte IV›Parte COMUNE
Art. 3
ASPETTATIVE PER CARICHE SOCIALI
In vigore dal 30 ott 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-3-5