CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati
Art. 2
VISITA MEDICA
In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-2-3