CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I

Art. 13

GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In vigore dal 30 ott 1960
Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'; b) le seguenti festività infrasettimanali: 1. Capodanno - 1 gennaio; 2. Epifania - 6 gennaio; 3. S. Giuseppe - 19 marzo; 4. Lunedi di Pasqua - mobile; 5. Ascensione - mobile; 6. Corpus. Domini - mobile; 7. S.S. Pietro e Paolo - 29 giugno; 8. S. Assunzione - 15 agosto; 9. Ognissanti - 1 novembre; 10. Immacolata Concezione - 8 dicembre; 11. Natale - 25 dicembre; 12. S. Stefano - 26 dicembre; 13. Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per le festività infrasettimanali di cui al punto b) sarà corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu) eventuali aumenti di merito, più contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale; qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festività, infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festività infrasettimanali sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al secondo comma, la intera paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioè senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato ed infortunato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-13

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