CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte IV›Parte COMUNE
Art. 11
INDENNITÀ SPECIALE - OPERAI - INTERMEDI - IMPIEGATI
In vigore dal 30 ott 1960
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione ed a rendimento, le parti, dopo aver tenuto presenti, d'altro canto, le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una "indennità speciale" oraria nelle seguenti misure:
TABELLA OPERAI
Uomini:
superiori ai 20 anni
Operaio specializzato.................. L. 15,70
Operaio qualificato................... L. 34,05
Operaio comune..................... L. 13,35 Manovale........................ L. 12,50
dai 18 ai 20 anni
Operaio qualificato................... L. 13 -
Operaio comune..................... L. 12,40 Manovale........................ L. 11,45
dai 16 ai 18 anni
Operaio comune...................... L. 9,60 Manovale......................... L. 8,95
inferiori ai 16 anni
Operaio comune...................... L. 6,15
Manovale......................... L. 6,15 Donne:
superiori ai 18 anni
Operaia specializzata.................. L. 12,50
Operaia qualificata................... L. 11,90 Manovale........................ L. 11,25
dai 16 ai 18 anni
Manovale......................... L. 8,80 inferiore ai 16 anni
Manovale......................... L. 6,85
TABELLA EQUIPARATI
Uomini Donne
1° grado - superiori ai 21 anni L. 21,75 L. 20,20
2° grado - superiori ai 21 anni " 16,25 " 14,25
TABELLA IMPIEGATI
Uomini Donne
Categoria 1ª super. ai 21 anni L. 31,10 L. 31,10
" 2ª super. ai 21 anni " 23,40 " 22,45
" 2ª infer. ai 21 anni " 20,30 " 19,45
" 3ª-A super. ai 21 anni " 17,40 " 16,85
" 3ª A dai 19 ai 21 anni " 16,50 " 15,85
" 3ª-A dai 18 ai 19 anni " 14,60 " 13,10
" 3ª-A dai 17 ai 18 anni " 12,60 " 12,05
" 3ª-A infer. ai 17 anni " 11,65 " 11,40
" 3ª-B super. ai 21 anni " 14,75 " 14,25
" 3ª-B dai 19 ai 21 anni " 14,05 " 13,55
" 3ª-B dai 18 ai 19 anni " 12,65 " 11,20
" 3ª-B dai 17 ai 18 anni " 10,70 " 10,20
" 3ª-B infer. ai 17 anni " 10 - " 9,65
Tale indennità speciale verrà corrisposta per ogni ora contrattuale retribuita e, pertanto, verrà computata per ogni ora di effettivo lavoro prestato e agli effetti del calcolo di tutti gli istituti contrattuali previsti dal C.N.N.L. fatta eccezione per l'istituto relativo alle maggiorazioni di cui agli , parte operai: 10, parte equiparati; 11, parte impiegati. Per le prestazioni contemplate dai suddetti articoli si intende che verranno corrisposte le correlative quote orarie di indennità speciale senza maggiorazione.
Gli anticipi, gli aumenti concessi dalle aziende, attraverso accordi scritti o di fatto, verranno assorbiti fino alla concorrenza dei miglioramenti apportati con il presente istituto, nei casi in cui tali anticipi o aumenti siano stati concessi in riferimento al rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.
Le somme eventualmente eccedenti saranno mantenute per il futuro come condizioni individuali di miglior favore.
Per quanto riguarda gli operai addetti ai lavori discontinui di semplice attesa o custodia, le quote orarie d'indennità speciale afferenti alla prestazione della 9ª e della 10ª ora, verranno computate secondo i criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-11-4