Art. 1

In vigore dal 29 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati) da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 10 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati), da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidette, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli ex equiparati dipendenti dalle imprese industriali operanti nelle Province dell'Italia settentrionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 57. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1097#art-1

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