C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte II›Parte II
Art. 8
FERIE
In vigore dal 28 ott 1960
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
in caso di anzianita di servizio:
fino a 5 anni................................ giorni 13 lavorativi;
da oltre 5 fino a 14 anni.................... giorni 16 lavorativi;
da oltre 14 e fino a 20 anni................. giorni 18 lavorativi;
oltre i 20 anni.............................. giorni 22 lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non
potrà avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-8-2