C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IIIParte III

Art. 5

LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 28 ott 1960
I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialità tecniche o amministrative inerenti alla industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, semprechè siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialità professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto. È ammessa una riduzione del minimo contrattuale del 15 per cento per la durata del periodo di prova. Dichiarazione a verbale. La riduzione del minimo di stipendio del 15 per cento è applicabile solo nel caso di assegnazione alla 2ª categoria. Non costituisce comunque precedente e viene applicato unicamente agli effetti dell' cui la presente dichiarazione si riferisce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-5-3

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