C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 48

SPOGLIATOI

In vigore dal 28 ott 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-48

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