Art. 1

In vigore dal 27 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti,addì 14 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 79 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1082#art-1

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