Art. 1

In vigore dal 26 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, e relative tabelle, per i lavoratori dell'industria ittica-conserviera, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Armatori e Industriali della Pesca, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, con l'assistenza della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori, la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori; al quale, in data 1 settembre 1950, ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: l'accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia; l'accordo 19 luglio 1947, relativo alle qualifiche professionali degli operai dell'Industria delle conserve alimentari vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce; l'accordo 1 agosto 1947, relativo alle qualifiche degli operai addetti alle lavorazioni del pesce conservato l'accordo 5 settembre 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale per i dipendenti dalle industrie della pesca, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, per i lavoratori addetti alla industria ittica-conserviera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ittico-conserviere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 73. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-rd-1

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